Le funzioni della Polizia Locale sono elencate nell'art. 5, 2° comma della Legge Regionale n. 37/2011 che di seguito si riporta :
Art. 5 Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale
2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di
appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei
servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di
competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o
violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove
strettamente necessario.