LA NUOVA ORINANZA ZTL - RILASCIO PERMESSI ED ACCESSI TEMPORANEI


Con l'Ordinanza N. 2023/00181 (2023/185/00102) del 18/01/2023 sono state definite le nuove regole di attuazione della Zona a Tariffo Limitato nella città vecchia sulla base del recepimento delle modifiche del Codice della strada e degli obiettivi di ridurre il dominio dell’automobile sulle strade, recuperando spazio per la socialità, ridurre il traffico di attraversamento e attenuare l’effetto barriera del traffico motorizzato rispetto al movimento pedonale e ciclabile, ridurre il rumore, le vibrazioni e l’inquinamento atmosferico, garantire un ambiente più sicuro per i pedoni e i bambini. Per raggiungere tali scopi e conseguire gli esiti sperati, è stato necessario apportare alcune variazioni ai criteri di funzionamento della ZTL, per aggiornare e attualizzare il provvedimento alle novità intervenute dall’anno 2007.  

Pertanto sono state abrogate:

- l’ordinanza n. 2008/00452 (2008/180/00157) del 16 aprile 2008, con la quale è istituita la Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia;

- l’ordinanza n. 2011/01027 (2011/180/00573) del 19 novembre 2011, con la quale erano state apportate modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 2008/00452 (2008/180/00157) del 16 aprile 2008 d’istituzione la Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia.

La nuova ordinanza N. 2023/00181,  recependo la Delibera di Giunta comunale del 29/11/2022, N. 886, ha istituito la nuova Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia di Bari, sull’area interna al perimetro delineato dalle strade di seguito indicate:

- C.so Vittorio Emanuele

- P.zza Massari

- P.zza Isabella d’Aragona

- Corso Senatore Antonio De Tullio

- Lungomare Imperatore Augusto

P.zza IV Novembre


 

All’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato, sono istituite le seguenti AREE PEDONALILargo Abate Elia - Largo Albicocca -  Strada Albicocca - Strada Amendoni - Strada Angiola - Vico Arco del Carmine - Strada Barone - Piazzetta Bisanzio e Rainaldo - Vico Corsioli - Strada dé Gironda - Vico de’ Gironda - Strada degli Orefici  - Piazza dei Gesuiti - Strada del Carmine - Arco del Carmine - Piazza del Ferrarese -  Piazza dell’Odegitria -  Via delle Mura - Piazza di San Nicola - Piazza Federico di Svevia (da via Ruggiero il Normanno a strada Attolini) - Vico Federico II di Svevia - Strada Filioli - Vico Fiscardi -  Via Fragigena - Vico La Trulla - Corte Macario - Largo Maurelli - Vico Maurelli - Piazza Mercantile - Salita Miramare - Corte Morgese - Strada Palazzo di Città - Strada Palazzo di Città (da vico dei Gesuiti a via Fragigena) - Via Pier l’Eremita - Vico Prefettura -  Via Re Manfredi  - Vico San Cristoforo - Vico San Domenico - Strada San Gaetano - Strada San Gaetano (da Vico San Gaetano a strada Amendoni) - Strada San Marco (da Strada del Carmine a vico Arco del Carmine) - Corte San Pietro Vecchio - Largo San Sabino - Corte San Triggiano - Vico Sant’ Agostino - Piazza Sant’Anselmo - Arco Sant’Onofrio - Strada Santa Teresa dei Maschi - Strada della Torretta - Largo Urbano II - Strada Vallisa (da strada San Benedetto a Piazza del Ferrarese e a Strada degli Orefici) - Via Vecchia Torre Tresca (da Largo Chiurlia a fine strada) - Via Venezia - Corte Ventura -  Strada Zeuli (da Piazza dei Gesuiti a strada Amendoni)

 

Sulle AREE PEDONALI è consentito il transito tutti i giorni dalle ore 0,00 alle ore 24,00 alle seguenti categorie di veicoli:

- ai veicoli delle forze di polizia, ambulanze e vigili del fuoco, durante l’espletamento dei servizi di emergenza;

- ai veicoli al servizio di stazioni di polizia ubicate all’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato;

- ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, dotati dell’apposito contrassegno per disabili (Figura V 4 art. 381 del DPR 30 luglio 2012 , n. 151);

- ai tutti i veicoli, dotati di apposito permesso, che devono accedere a proprietà laterali idonee alla stazionamento di un veicolo e dotati di passo carrabile in corso di validità;

- ai velocipedi;

- ai veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi (quali i dispositivi per la micromobilità elettrica come definiti dal Decreto Ministero dei Trasporti - 04/06/2019 - n. 229), laddove segnalato da apposita segnaletica di eccezione o limitazione.

I giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

- ai veicoli delle forze di polizia, ambulanze e vigili del fuoco, durante l’espletamento dei servizi di emergenza;

- ai veicoli al servizio di stazioni di polizia ubicate all’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato;

- ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, dotati dell’apposito contrassegno per disabili (Figura V 4 art. 381 del DPR 30 luglio 2012 , n. 151);

- ai tutti i veicoli, dotati di apposito permesso, che devono accedere a proprietà laterali idonee alla stazionamento di un veicolo e dotati di passo carrabile in corso di validità;

- ai velocipedi;

- ai veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi (quali i dispositivi per la micromobilità elettrica come definiti dal Decreto Ministero dei Trasporti - 04/06/2019 - n. 229), laddove segnalato da apposita segnaletica di eccezione o limitazione.


I veicoli ammessi alla circolazione all’interno delle aree pedonali dovranno essere condotti a una velocità non superiore a 10 km/h. L’andatura dovrà essere comunque adeguata al traffico in esse presente e i conducenti daranno sempre la precedenza al passaggio dei pedoni che intercettano la traiettoria dei veicoli da loro guidati.


Sulle AREE PEDONALI la sosta è consentita:

- tutti i giorni dalle ore 0,00 alle ore 24,00:

ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dell’apposito tagliando per disabili nelle aree di sosta indicate dall’apposita segnaletica stradale;

- I giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

- ai titolari di licenze commerciali o artigianali ed ai fornitori abituali degli esercizi commerciali con sede all’interno della Zona a Traffico Limitato è consentito effettuare le operazioni di carico e scarico con veicolo adibito a trasporto merci (senza l’obbligo dell’uso promiscuo) con massa a pieno carico non superiore a 20 t.;

La sosta per i veicoli di cui sopra potrà avvenire esclusivamente negli stalli di sosta appositamente individuati per le operazioni di carico e scarico e sarà consentita per l’intervallo massimo di 20 minuti con l’obbligo di esposizione del disco orario;

- ai veicoli dei residenti nelle aree pedonali, non in possesso di posto auto privato, per le operazioni di carico e scarico delle merci personali;

- la sosta per le operazioni di carico e scarico sarà consentita per l’intervallo massimo di 20 minuti con l’obbligo di esposizione del disco orario.


All’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato sono individuate le seguenti strade e piazze denominate “STRADE AZZURRE”, elencate del documento a destra riportato:

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ZTL città vecchia_elenco strade azzurre.
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Sulle “STRADE AZZURRE” il transito è consentito tutti i giorni dalle ore 0,00 alle ore 24,00:

- ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dotati dell’apposito tagliando per disabili;

- ai veicoli dei residenti, domiciliati o dimoranti nella Città Vecchia, dotati di apposito permesso.

I veicoli ammessi alla circolazione sulle “STRADE AZZURRE” dovranno essere condotti a una velocità non superiore a 20 km/h. L’andatura dovrà essere comunque adeguata al traffico in esse presente e i conducenti daranno sempre la precedenza al passaggio dei pedoni che intercettano la traiettoria dei veicoli da loro guidati.

Sulle “STRADE AZZURRE” la sosta è ovunque vietata ad eccezione:

- delle aree di sosta pertinenziale predisposte per tutti i veicoli dotati di permesso, appositamente individuate dalla segnaletica stradale orizzontale e dalla segnaletica stradale verticale:  l’eccezione è valida tutti i giorni dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

La sosta è altresì consentita, tutti i giorni permanentemente (0-24), esclusivamente all’interno degli stalli individuati, ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, dotati dell’apposito tagliando per disabili (Fig. II 4 Art. 381):

I singoli stalli di sosta sono individuati:

da segnaletica orizzontale di colore giallo;

da segnaletica verticale costituita dal simbolo di parcheggio e da un pannello di sosta che indichi le prescrizioni - limitazioni o eccezioni - alla sosta.


All’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato sono individuate le seguenti strade e piazze denominate “STRADE VERDI”, elencate del documento a destra riportato:

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ZTL città vecchia_elenco strade verdi.pd
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Sulle “STRADE VERDI” il transito è consentito ai velocipedi, ciclomotori e motocicli;

- la sosta è ovunque vietata, tutti i giorni permanentemente (0-24).

- I veicoli ammessi alla circolazione sulle “STRADE VERDI” dovranno essere condotti a una velocità non superiore a 20 km/h. L’andatura dovrà essere comunque adeguata al traffico in esse presente e i conducenti daranno sempre la precedenza al passaggio dei pedoni che intercettano la traiettoria dei veicoli da loro guidati.


All’interno della Zona a Traffico Limitato, sono consentite le operazioni di carico e scarico cose:

nei giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

Ai titolari di licenze commerciali o artigianali ed ai fornitori abituali degli esercizi commerciali con sede all’interno della Zona a Traffico Limitato è consentito effettuare le operazioni di carico e scarico con veicolo adibito a trasporto merci (senza l’obbligo dell’uso promiscuo) con massa a pieno carico non superiore a 20 t..

La sosta potrà avvenire esclusivamente negli stalli di sosta appositamente individuati per le operazioni di carico e scarico e sarà consentita per l’intervallo massimo di 20 minuti con l’obbligo di esposizione del disco orario.


I VARCHI

Sul perimetro della Zona a Traffico Limitato, sono istituiti e individuati sette varchi, di cui:

cinque varchi (V1, V2, V3, V4 e V5) che permettono l’accesso alla Zona a Traffico Limitato e la percorrenza sulle strade azzurre, condizionato dalle regole stabilite dalla presente ordinanza;

due Varchi (V6 e V7) dai quali è possibile accedere alla ZTL transitando sulle aree pedonali esclusivamente per effettuare le sole operazioni di carico e scarico cose o per il raggiungimento di passi carrabili in esse presenti.

Di seguito s’individua la posizione dei varchi, nell’elenco sotto riportato:

V1 – Strada Porto Nuovo, all’intersezione con Corso Antonio De Tullio;

V2 – Via Ruggiero il Normanno, all’intersezione con Corso Antonio De Tullio;

V3 – Piazza Federico II di Svevia, all’intersezione con Piazza Giuseppe Massari;

V4 – Via Benedetto Petrone, all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II;

V5 – Strada San Benedetto, all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II;

V6 – Via Michele Genovese, all’intersezione con lungomare Imperatore Augusto;

V7 – Arco Largo Urbano II, all’intersezione con lungomare Imperatore Augusto.


I GANCI

Sono e istituiti i seguenti percorsi ( c.d. ganci ), individuati all’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato, per il raggiungimento delle aree interne di parcheggio a pagamento:

gancio n° 1:

Varco di accesso n. 1: Via Ruggiero il Normanno, all’intersezione con il Corso Antonio De Tullio (varco V2)

Percorso interno: Via Ruggiero il Normanno, Piazza Federico II di Svevia

Varco di uscita: Piazza Federico II di Svevia, all’intersezione con il Corso Antonio De Tullio.

gancio n° 2

Varco di accesso n. 3: Piazza Federico II di Svevia, all’intersezione con Piazza Giuseppe Massari (varco V3)

Percorso interno: Piazza Federico II di Svevia

Varco di uscita: Piazza Federico II di Svevia, all’intersezione con Corso Senatore Antonio De Tullio;

Sui ganci la circolazione è consentita a tutti i veicoli, sia dotati, sia privi di permesso, secondo la seguente validità: nei giorni lavorativi dalle ore 6,00 alle ore 21,00;

Sui ganci la circolazione è consentita a tutti i veicoli dotati di permesso, secondo le seguenti validità: 

- nei giorni lavorativi dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo; 

- nei giorni festivi, permanentemente (0-24).

Sui ganci la circolazione è consentita ai veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dell’apposito tagliando per disabili (Fig. V 4 Art. 381), tutti i giorni permanentemente (0-24).

I veicoli ammessi alla circolazione “GANCI” dovranno essere condotti a una velocità non superiore a 20 km/h. L’andatura dovrà essere comunque adeguata al traffico in esse presente e i conducenti daranno sempre la precedenza al passaggio dei pedoni che intercettano la traiettoria dei veicoli da loro guidati.

 

Sui percorsi ( c.d. ganci ) individuati all’interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato, per il raggiungimento delle aree interne di parcheggio a pagamento, la sosta è vietata tutti i giorni, permanentemente (0-24).


Il rilascio dei permessi per l'accesso alla ZTL è gestito dal Comando di Polizia Municipale che si avvale degli uffici di Via Fornari dell'azienda municipalizzata AMTAB S.p.A.. Per la modulistica e tutto il materiale informativo cliccare qui.

I veicoli a servizio di persone diversamente abili, possono accedere alla ZTL previa comunicazione telefonica al numero verde 800 060 780 della Sala Operativa della Polizia Municipale, indicando il varco dal quale si intende accedere, il numero di targa del veicolo e il numero del contrassegno disabili in possesso. Il suddetto permesso è temporaneo ed è riferito esclusivamente al singolo accesso.

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Ordinanza 2023/00181 (2023/185/00102) del 18/01/2023
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