Soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, il problema del rispetto degli orari per l'esecuzione di lavori edili o altri lavori che producono rumori, è molto sentito. Tante sono infatti le chiamate che giungono alla Centrale Operativa per il mancato rispetto degli orari di riposo.
L'espletamento di attività lavorative che comportano l'uso di macchine e strumentazioni rumorosi è infatti consentito, previo possesso di autorizzazione e nel rispetto della LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 che detta le "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" di cui si riporta l'art. 17.
Art. 17
(Attività temporanee)
1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui
all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata
dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il
Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL
competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei
macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal
Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata
dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
La competenza ad accertare il rispetto degli orari stabiliti dalla legge è della Polizia Municipale (chiamare la Sala Operativa al n. 080 5491331).
La competenza a verificare il superamento deil livelli sonori stabiliti dall'art. 6 della Legge Quadro n. 447/95 e dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002 è dei
Comuni. L'ARPA, che dispone di specifiche professionalità e strumentazioni, su richiesta può effettuare a carattere
oneroso, a supporto delle amministrazioni comunali prive di personale tecnico adeguato, gli accertamenti strumentali previa la verifica della presenza, presso il dipartimento provinciale, di
personale con qualifica di Tecnico Competente in Acustica ex Legge n. 447/95.
Se il rumore è talmente forte da disturbare in modo evidente il riposo o l'occupazione di molte persone, senza necessità di misurazioni fonometriche dell'ARPA, la competenza è di tutte le Forze di Polizia che possono procedere alla denuncia dei responsabili per il reato previsto dall'art. 659 del C.P..
La competenza è della Polizia Municipale, anche in caso di disturbo alla quiete pubblica provocato da impianti di allarme, installati su immobili o veicoli, fuori controllo, oppure dell'abuso di strumenti musicali.